16 dicembre 2008
DL 185 del 29.11.2008, pubblicato in G.U. n. 280 s.o. del 29.11.2008 all’art. 1
comma 1
Viene attribuito un BONUS STRAORDINARIO per il solo 2009 ai soggetti residenti,
componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono nell’anno 2008
esclusivamente i seguenti redditi:
Lavoro dipendente di cui all’art. 49 co. 1 del TUIR
Pensione di cui all’art. 49 co. 2 del TUIR
Assimilati a lavoro dipendente di cui all’art. 50 co. 1 lett.: a), c-bis), d), l) e i) e cioè:
a) Compensi percepiti entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20% dai soci di
cooperative di produzione e lavoro;
c-bis) Somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore
di società, collaborazione a giornali, riviste ecc., altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, sempre che gli uffici e le collaborazioni non rientrino nell’oggetto dell’arte o
professione esercitata dal contribuente;
d) Remunerazioni dei sacerdoti;
i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati
al mantenimento dei figli;
l) compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
Diversi di cui all’art. 67 co. 1 lett.: i) e l) e cioè:
i) Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) Limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente;
Fondiari di cui all’art. 25 esclusivamente in coacervo con i redditi precedenti, per un
ammontare non superiore a 2.500 €
Il limite dei 2.500 € per i redditi fondiari (terreni e fabbricati), si intende come importo complessivo
riferito al nucleo familiare.
Il possesso nel 2008 di un reddito che non sia tra quelli indicati, fa decadere dal diritto.
A questo proposito:
siccome la prima cosa da verificare è la presenza nel 2008 esclusivamente dei redditi sopra
previsti, se ad es.: un nucleo familiare è composto da marito – moglie e un figlio fiscalmente a
carico il marito ha 15.000 € da lavoro, la moglie non ha nulla e il figlio ha 1.000 € per una borsa di
studio (reddito che esclude dal beneficio), il nucleo viene escluso dal beneficio.
2
comma 2
Nel computo del numero dei componenti del NUCLEO FAMILIARE si assumono:
il richiedente
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico
i figli fiscalmente a carico
gli altri familiari fiscalmente a carico
Viene introdotto un nuovo concetto di nucleo familiare che ai fini del bonus viene inteso essere
composto dal richiedente, dal suo coniuge (sempre) e dai suoi figli e familiari a carico. Si tratta
quindi di un nucleo che non risponde né a quello anagrafico, né a quello previsto per l’ISEE.
Quindi ad esempio, se la famiglia anagrafica del richiedente è composta da marito moglie e due
figli, di cui uno è fiscalmente a carico e l’altro no in quanto ha percepito come lavoro dipendente
3.000 euro sia nel 2007 che nel 2008, il nucleo da considerare sarebbe composto da marito,
moglie e il figlio fiscalmente a carico, è su questi tre soggetti che devono essere considerati i
redditi e il beneficio riguarderà un nucleo di tre persone. Il figlio non a carico, non entra nella
composizione del nucleo, ma non essendo pensionato non ha il beneficio come unico componente
Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art. 8 del
TUIR per ciascun componente del nucleo familiare ne consegue che al fine della
determinazione del reddito, viene considerata anche la casa di abitazione e relative
pertinenze.
comma 3
Il numero dei componenti del nucleo, gli eventuali portatori di handicap e il reddito
complessivo familiare sono riferiti al periodo d’imposta 2007 salvo quanto prevede il
successivo comma 12 e cioè:
comma 12
Il beneficio può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
NE CONSEGUE CHE A SECONDA DELLA CONVENIENZA
IL RICHIEDENTE PUÒ SCEGLIERE L’ANNO D’IMPOSTA 2007 O 2008
CUI FARE RIFERIMENTO AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO
E DEL REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE
Es:
REDDITO TOTALE NON SUPERA I € 35,000
se i componenti che possono essere considerati nel 2007 erano 3 (marito, moglie e un figlio
fiscalmente a carico) e nel 2008 sono 4 (marito moglie e due figli fiscalmente a carico), in
riferimento al numero dei componenti sarà più conveniente la situazione 2008, a questo punto
bisogna poi verificare che nel 2008 ci siano le condizioni reddituali, in riferimento al reddito
complessivo del nucleo (sommando i redditi complessivi di ciascun componente) che non deve
superare i 20.000 €
3
comma 4
Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo e non costituisce reddito né ai
fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali compresa la
CARTA ACQUISTI, viene quindi riconosciuto alla Carta acquisti il carattere di prestazione
assistenziale.
Riepilogando le condizioni fino qui:
1
Individuare la composizione del nucleo più conveniente tra il 2007 e il 2008
in riferimento sia al numero dei componenti che al loro reddito
ricordando che il nucleo da considerare è composto, oltre che dal richiedente anche:
dal coniuge anche se non fiscalmente a carico, dai figli e dagli altri famigliari fiscalmente a carico
2
Verificare che i componenti del nucleo, nel 2008
posseggano solo redditi compresi tra quelli indicati al comma 1
(indipendentemente dall’anno di riferimento scelto)
Se anche uno solo dei componenti del nucleo è titolare di redditi che non sono compresi tra quelli
indicati al comma 1, l’intero nucleo decade dal beneficio.
4
Una volta verificato il diritto, come ottenere il beneficio
comma 5
Se il beneficio viene richiesto ai sensi del comma 3 e cioè sulla base della situazione riferita
al 2007:
il richiedente dovrà presentare apposita domanda al suo sostituto d’imposta (datore di lavoro o
ente pensionistico) con la quale autocertifica:
il coniuge non a carico e il relativo codice fiscale
i figli e gli altri famigliari a carico, il codice fiscale di ognuno e il relativo grado di parentela
di essere in possesso dei requisiti previsti al comma 1( cioè che la composizione reddituale
del reddito complessivo familiare per il 2008 è costituita solo dai redditi previsti al coma 1) e
dal comma 3, con indicazione del relativo periodo d’imposta
comma 6
La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando il modulo approvato
in data 5 dicembre 2008 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e pubblicato
sul sito dell’Agenzia.
La richiesta può essere effettuata anche mediante i CAAF ai quali non spetta alcun
compenso
comma 7
Il datore di lavoro e l’ente pensionistico a cui è stata presentata la richiesta, erogano il beneficio
rispettivamente entro il mese di febbraio 2009 i datori di lavoro, entro il mese di marzo 2009
gli enti pensionistici.
comma 8
I datori di lavoro erogano il beneficio secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio; le amministrazioni pubbliche e gli enti
pensionistici erogano il beneficio secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte ritenute disponibili.
comma 10
I datori di lavoro e gli enti pensionistici, trasmettono all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
entro il 30 aprile 2009 le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell’ importo erogato per
ciascun richiedente.
comma 11
In tutti i casi in cui il beneficio, con le condizioni del 2007, non è erogato dal sostituto
d’imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 31
marzo 2009 anche attraverso intermediari.
In questo caso se viene indicato il codice IBAN, il beneficio verrà versato direttamente in conto
corrente, diversamente la riscossione avverrà in contanti attraverso gli uffici postali, previo invio al
domicilio del richiedente di un modulo per la riscossione.
comma 13
Se il beneficio viene richiesto ai sensi del comma 12 e cioè sulla base della situazione
riferita al 2008: La richiesta deve essere effettuata ai sostituti d’imposta entro il 31 marzo 2009
comma 14
Il datore di lavoro e l’ente pensionistico a cui è stata presentata la richiesta, erogano il beneficio
rispettivamente entro il mese di aprile 2009 i datori di lavoro, entro il mese di maggio 2009 gli
enti pensionistici.
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comma 15
I datori di lavoro erogano il beneficio secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile; le amministrazioni pubbliche e gli enti
pensionistici erogano il beneficio secondo l’ordine di presentazione delle richieste, nel limite del
monte ritenute disponibili.
comma 16
I datori di lavoro e gli enti pensionistici, trasmettono all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
entro il 30 giugno 2009 le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell’ importo erogato per
ciascun richiedente (anche attraverso intermediari)
comma 17
In tutti i casi in cui il beneficio, con le condizioni del 2008, non è erogato dal sostituto
d’imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate:
entro il 30 giugno 2009 da parte di coloro che sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi,
direttamente o tramite intermediario indicando le modalità prescelte per la riscossione
con la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) relativa al periodo d’imposta 2008
RICAPITOLANDO
VERIFICARE LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
composto da Coniuge (sempre), figli e altri famigliari a carico, che devono possedere nel
2008 solo i redditi indicati all’art. 1 comma 1
Individuare, rispetto alla composizione del nucleo e al suo reddito complessivo sia in
riferimento all’ammontare che alla composizione, se è più conveniente la situazione
2007 o 2008
Se è più conveniente la situazione 2007:
il richiedente deve fare richiesta del bonus al datore di lavoro o ente pensionistico entro il
31 gennaio 2009 con apposito modello
Il sostituto d’imposta datore di lavoro eroga il beneficio entro febbraio 2009
Il sostituto d’imposta Ente pensionistico eroga il beneficio entro marzo 2009
Se il richiedente non ha al momento un sostituto d’imposta, o se per qualsiasi ragione il
beneficio non viene erogato dal sostituto, il richiedente può fare la richiesta in via telematica
all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2009 indicando le modalità per la riscossione
Se è più conveniente la situazione 2008:
il richiedente deve fare richiesta del bonus al datore di lavoro o ente pensionistico entro il
31 marzo 2009 con apposito modello
Il sostituto d’imposta datore di lavoro eroga il beneficio entro aprile 2009
Il sostituto d’imposta Ente pensionistico eroga il beneficio entro maggio 2009
Se il richiedente non ha al momento un sostituto d’imposta, o se per qualsiasi ragione il
beneficio non viene erogato dal sostituto, la richiesta può essere presentata:
o in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009 per coloro che
sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei redditi
o con la dichiarazione dei redditi, MODELLO 730 O MODELLO UNICO, relativa al
periodo d’imposta 2008
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Le prime domande alle quali speriamo di avere risposte in tempi brevi:
Se un soggetto non chiede nulla entro marzo e si accorge in aprile che la situazione a lui più
favorevole era quella del 2007, può richiedere il beneficio 2007 ? e se sì come ?
Se la risposta fosse NO e il richiedente non avesse nel 2008 le condizioni, perderebbe il beneficio?
Un soggetto esonerato dalla dichiarazione dei redditi, può chiedere il beneficio in dichiarazione nel
caso in cui venisse presentata per altri motivi ?
Un nucleo familiare all’interno del quale nel 2008 c’è un componente fiscalmente a carico che ha
una partita IVA aperta ma che non ha avuto alcun movimento, decade dal beneficio ?
Roma 9 dicembre 2008
CONSORZIO NAZIONALE CAAF CGIL
L'antologia del concorso "Il dopolavoro poetico"
Una nuova iniziativa dell'UICI di Sant'Anastasia: corso gratuito di Malossi
Sant'Anastasia: corso gratuito di Malossi, promosso dalla Rappresentanza di Sant'Anastasia dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti (Uic).
L'iniziativa “Una Mano per capire” prenderà il via il 03 marzo 2012.
Il corso in oggetto, vuole essere uno strumento pratico per avvicinarsi alla vita quotidiana delle persone sordocieche che debbono affrontare un problema vitale: quello della comunicazione. Il metodo Malossi si basa sulla tattilità, le falangi, falangine e falangette di preferenza usate con le dita della mano sinistra, battute e pizzicate in modo adatto, consentono di comporre lettere, parole, frasi complete, numeri e punteggiature che permettono un dialogo veloce tra chi scrive e chi legge. L'uso di questo sistema facilita qualunque tipo di contatto col mondo, dato che l'assistenza alla persona disabile nonchè sordocieca richiede operatori ben motivati nel soddisfare i bisogni vitali di ogni giorno di chi ha il limite nel comunicare con gli altri. I corsi, tenuti a cadenza periodica, vengono organizzati per garantire in un futuro assai prossimo l'assistenza primaria soprattutto domiciliare a persone notevolmente svantaggiate. Un obiettivo importante per la formazione di nuove figure professionali è dato dal fatto che la mobilità e l'orientamento delle persone sordocieche deve tener conto di come queste percepiscano l'ambiente loro spazio di vita, per cui chi comunica deve avere ben presenti le modalità pratiche per guidare chi non vede e non sente, ad esempio nella realtà complessa di una città come la nostra. siamo a Napoli. Tutto questo sarà discusso tra i docenti del corso con gli allievi dello stesso che potranno porre qualsiasi domanda per dibattere questi fondamentali problemi che interessano la comune esistenza. Si parlerà anche di sistemi alternativi al Malossi per comunicare, del loro uso pratico e del perchè il Malossi per lo meno nel nostro Paese è stato preferito ad altri, faremo delle sane e costruttive discussioni.
Le lezioni sono rivolte a persone adulte, cieche e vedenti: insegnanti, genitori, operatori o semplici interessati, 30 le ore previste di "lezione frontale", con possibilità di iscriversi entro e non oltre le ore 18 del 20 febbraio 2012 nella sede Uic di via S. Giuseppe 12 Sant'Anastasia.
Alla fine del corso verra’ rilasciato l’attestato dell’UICI e Irifor (istituto per la ricerca e formazione e riabilitazione).
Conclusa la Gita Sociale nelle Marche
Difendiamo la Legge 68/99
I rifiuti tecnologici
Le immagini dei rifiuti a Sant'Anastasia e dell'alveo Santo Spirito
Gita Sociale all'Abbazia di Montecassino e alle Grotte di Pastena, 11 ottobre 2009
Un importante riconoscimento per i portatori di handicap grave
28 maggio 2009: giornata di mobilitazione dello SPI
festa del tesseramento spi-cgil
I FANTASMI A PIAZZA NAVONA
ASSISI
Lo SPI CGIL alla Manifestazione del 1° maggio
Carla Cantone:Segretaria Nazionale SPI CGIL
La Lettera di Epifani e Cantone a Fini
L'incontro al Castello Baronale di Acerra del 2 marzo
Spi provinciale Napoli il sindacato dei pensionati vispi ma composti
UFFICIO POLITICHE DELLA DISABILITA: CAMPANIA
Napoli, 13 febbraio 09
Per la terza volta la Consulta entra nel merito della legittimità costituzionale dell’articolo 42,
comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, quello che disciplina la concessione dei
congedi lavorativi retribuiti biennali.
Precisamente la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo citato «nella parte
in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio
convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di
disabilità grave.»
Dunque i lavoratori che assistono il genitore con handicap grave, finora esclusi dal
beneficio, hanno diritto a richiedere la concessione dei due anni di congedo retribuito fermo
restando l’effettiva convivenza con il genitore da assistere e l’assenza di altre persone «idonee» a
prendersi cure del genitore disabile grave.
Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap
grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli.
Come Ufficio Politiche della disabilità sottolineiamo la necessità di sciogliere il dubbio
interpretativo sul termine “idonee”, in quanto temiamo che possano nascere interpretazioni
restrittive degli Istituti previdenziali o delle aziende e, quindi, ingenerare prevedibili contenziosi.
Raffaele Puzio Claudio Semeraro
Coord. Reg.le Uff. Politiche della disabilità Resp. Reg.le Uff. Politiche della disabilità
CGIL Campania CGIL Campania
Via Torino 16 – 80142 Napoli – tel/fax 081 3456265 – 081 3456177 e-mail: ufficioh.na@cgilcampania.it
I pensionati a Piazza Navona IL 5 marzo
L'inizio della manifestazione è previsto per le 9.30, per concludersi alle 13. La manifestazione sarà concluso dagli interventi del segretario generale dello Spi Cgil Carla Cantone e dal segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani. Sono previsti inoltre gli interventi di tre segretari Spi di lega e di un rappresentante degli studenti.
La Conferenza stampa di presentazione della manifestazione del 5 marzo si tiene lunedì 2 marzo a Roma (C.so d'Itali 25, Sala Santi, ore 12). Intervengono il segretario generale dello Spi Cgil Carla Cantone e il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani.
Cantone: un mese di iniziative per i redditi, la salute, i diritti
Aumento dei i redditi da pensione, legge sulla non autosufficienza, assistenza e sanità: in occasione del Direttivo nazionale dello Spi del 10 e 11 febbraio, Carla Cantone, segretario generale del sindacato pensionati della Cgil, ribadisce i punti centrali della piattaforma Spi "per i diritti, la libertà e la dignità". A sostegno delle richieste si apre un mese di mobilitazione in tutto il Paese, che si concluderà con la manifestazione nazionale del sindacato pensionati della Cgil il 5 marzo. Dal 21 al 28 febbraio lo Spi Cgil sarà presente in tutti i territori per assemblee pubbliche, attivi, volantinaggi, presidi, conferenze stampa e voto sull'intesa separata. E dopo il proprio appuntamento nazionale di piazza, la mobilitazione dello Spi andrà a confluire nella manifestazione della Cgil indetta per il 4 aprile.
Carla Cantone, ha ribadito la contrarietà dello Spi Cgil alle politiche anti-crisi del governo e all'accordo separato sul modello contrattuale. " In realtà c'è solo una manipolazione ideologica, perché nell'accordo manca ogni traccia di contrattazione decentrata territoriale, viene snaturato il contratto nazionale, si limita il diritto di sciopero, non c'è tutela per salari e pensioni. In ogni caso qualsiasi innovazione è accettabile solo se esiste il consenso dichiarato e verificato dei lavoratori", ha commentato.
Sempre nel corso del Direttivo nazionale, il segretario generale ha voluto richiamare l'attenzione sul pericolo di stravolgimento della Costituzione ed ha portato ufficialmente la solidarietà dello Spi Cgil al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che in riferimento al caso Eluana Englaro, ha "agito con assoluta correttezza e nel pieno rispetto della Carta Costituzionale", ha detto Cantone. Quanto alla vicenda, in sé, il segretario generale dello Spi ha auspicato "un sussulto di coscienze affinché si ponga fine alla strumentalizzazione del caso Englaro, usato per fini che nulla hanno che spartire con la vita e la morte di una ragazza".
Cantone ha così chiuso il proprio intervento: "Lo Spi Cgil è una organizzazione sindacale che non si adegua, che non ha paura di sfidare le ingiustizie. Stiamo correndo il rischio di compromettere i risultati di un secolo di lotte e di conquiste".
LO RICORDIAMO SEMPRE
LO SPI CGIL CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE DI TUTTE LE ETA'
L’incontro, che per il suo taglio altamente qualitativo può quasi considerarsi un convegno, è stato proposto e voluto dal Sindacato Pensionati Italiani CGIL Provinciale di Napoli, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione delle violenze sulle donne, che si celebra il 25 novembre, come dichiarato dalle Nazioni Unite. Lo SPI CGIL Lega di Sant’Anastasia ha con orgoglio e soddisfazione accolto la proposta di ospitare e organizzare presso la propria sede di Piazza Cattaneo 9 (che è anche la sede del Circolo “IncontrArci” e del Circolo Letterario Anastasiano) questo particolare evento.
Dopo i saluti e l’apertura dei lavori da parte del Segretario SPI CGIL Lega di sant’Anastasia, Eduardo Paudice, ha preso subito la parola Annamaria Palmieri della Segreteria SPI CGIL di Napoli, evidenziando come la violenza alle donne è da considerarsi anche nei confronti delle pensionate, e naturalmente dei pensionati, le cui condizioni economiche allo stato attuale continuano ad essere precarie. E’ poi intervenuta la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sant’Anastasia, dottoressa Francesca Beneduce, evidenziando e raccontando alcuni tristi e sottili episodi di violenza alle donne, e ribadendo la necessità di maggiore impegno e sostegno da parte delle istituzioni.
Sono poi seguiti i saluti della presidente del Circolo “Incontrarci”, dottoressa Mariangela Spadaro, letti da Giuseppe Vetromile in quanto la presidente non è potuta intervenire. Giuseppe Vetromile, presidente del Circolo Letterario Anastasiano, ha poi recitato un suo testo poetico attinente all’argomento, dimostrando come anche con la poesia è possibile veicolare ed informare il pubblico su argomenti così peculiari e particolari.
Sono poi intervenute Anna Pagano, Presidente Federcasalinghe e Rosa Rea di Federconsumatori di Sant’Anastasia, apportando altri contributi sull’argomento. Il dottor Claudio Semeraro, Responsabile Regionale dell'Ufficio Politiche per la Disabilità CGIL Campania, ha poi commentato come la violenza sia un fenomeno già di per sé aberrante, soprattutto nel campo della “disabilità”.
Ha concluso l’incontro il Segretario Generale SPI CGIL Napoli, Franco D’Angelo, ribadendo che il fenomeno della violenza sulle donne è particolarmente sentito in ambito SPI, e suggerendo l’istituzione di un laboratorio per lo studio, l’approfondimento e la realizzazione di una “piattaforma” propositiva per contribuire alla risoluzione di questo annoso e doloroso fenomeno.
Numeroso e attento il pubblico in sala, tra cui molti amici impegnati nel sociale ed esponenti di altre associazioni e segreterie SPI CGIL.
manifestazione dei fantasmi spi-cgil
IL GIROTONDO DEI PENSIONATI FANTASMI SPI CGIL NAPOLI
Intervista RAI3 al Segretario dello SPI CGIL Napoli Franco D'Angelo
Anche per i papà i riposi previsti sulla maternità
Il Consiglio di Stato, con una sentenza del 9 settembre scorso (n. 4293) si è pronunciata a favore della estensione del diritto ai riposi giornalieri, previsti dall'art. 40 del Testo unico sulla tutela della maternità, al padre lavoratore anche quando la madre è casalinga.
Iin particolare, la legge attribuisce questi benefici nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; oppure quando la madre non sia lavoratrice dipendente, o in caso di morte o di grave infermità della madre.
L’art.41, sempre del Testo Unico, stabilisce anche la possibilità per il padre, in caso di parto plurimo, di utilizzare le ore aggiuntive previste rispetto al parto singolo, senza ulteriore specificazione circa il tipo di lavoro della madre.
L’Inps, con una circolare (n. 8/2003), si è attestata su una interpretazione particolarmente restrittiva che il patronato non ha mancato di confutare (circ.Inca n.14 del 10.2.2003).
L’Istituto sosteneva, infatti, che non fosse possibile riconoscere i permessi ai padri di figli di madri casalinghe - escluse dalla previsione legislativa -, ma addirittura neanche ai padri di figli di lavoratrici autonome, visto che esse stesse non hanno diritto, data la specificità del loro lavoro.
“La sentenza del Consiglio di Stato – secondo Luigina De Santis, della Presidenza Inca nazionale - è un atto innovativo; e bene hanno fatto i giudici delle leggi a contribuire all’affermarsi di un’effettiva alternanza genitoriale nell’alveo di una tradizione giurisprudenziale avanzata.”
Per l’Inca, questo pronunciamento ha molteplici implicazioni previdenziali che accrescono la possibile esigibilità dei diritti individuali dei lavoratori e delle lavoratrici, di cui si occupa il patronato”.
17/10/2008
PREVIDENZA:mobilià ordinaria e pensione di vecchiaia
Dal 1° gennaio 2008, andranno a regime le decorrenze per i pensionamenti di vecchiaia. l'Inps,pertanto, fornisce chiarimenti in materia di compatibilità tra l’indennità di mobilità ordinaria e il pensionamento di vecchiaia.L'indennità di mobilità ordinaria sarà erogata fino alla data di apertura della “finestra” prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia, purché tale data intervenga entro la durata della prestazione di mobilità.Nei casi in cui l’apertura della “finestra” cada oltre la fine della prestazione di mobilità verrà corrisposto dall'INPS, ai lavoratori che compiranno l’età pensionabile nel 2008, un “sussidio straordinario mensile” per i mesi intercorrenti tra la scadenza del trattamento di mobilità e l’apertura della prima “finestra” utile per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
ANTONELLA PEZZULLO E' LA NUOVA SEGRETARIA GENERALE DEL SINDACATO PENSIONATI CGIL DELLA CAMPANIA
Manifestazione per i 60 anni dello Spi Cgil
si e svolta la della fase di mobilitazione per la piattaforma unitaria dei sindacati dei pensionati e di quella Confederale. L'iniziativa dei pensionati della Cgil sarà il modo per ricordare la ricorrenza di sessant'anni di lotte e di conquiste ma anche l'occasione per sostenere gli obiettivi e le rivendicazioni dei pensionati: rivalutare le pensioni, diminuire le tasse, combattere il caro vita.
Segretaria SPI CGIL Carla Cantone
SEGRETARIO GENERALE CGIL G. EPIFANI
SPI CGIL (ALCUNE BATTUTE DI VERGASSOLA )
SPI CGIL INNO
L'AUTUNNO CALDO DEI PENSIONATI
GOVERNO BERLUSCONI LEGGE 112 DEL 25 GIUGNO 2008
1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali e' stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.
4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.
7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonche' alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
Permessi handicap legge 104/92: l’Inps detta le nuove disposizioni per il diritto alla fruizione
Proseguendo sulla strada di maggiore apertura iniziata con la circolare n° 90 del 2007, l’Istituto previdenziale segna una seconda tappa emanando nuove disposizioni che semplificano ulteriormente, sia pur con luci ed ombre, la procedura utile alla fruizione dei permessi e che chiariscono la responsabilità dell’Istituto e degli altri soggetti coinvolti nella concessione dei permessi per assistere familiari o affini entro il 3° grado.Pertanto, le nuove disposizioni, emanate con circolare n. 53/2008, modificano la procedura sin qui adottata ai fini della fruizione delle agevolazioni lavorative per assistenza a familiari o affini con handicap o per sé stessi.La nuova procedura può essere così articolata :a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall’Inps, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di “handicap in situazione di gravità”, sia le informazioni rispetto all’esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all’Inps che si occupa di istruirla. L’Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;c) al termine della verifica l’Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.
ANZIANI E CANONE RAI: NO DECRETO, NO ESENZIONE
La confusione è stata ingenerata recentemente da alcune associazioni di tutela dei consumatori che hanno dato in merito informazioni parziali e imprecise. È stato, infatti, erroneamente riportato quanto stabilito un anno fa, e cioè la possibilità di rimborso del canone Rai per tutti gli anziani ultrasettantacinquenni con reddito mensile singolo e di coppia non superiore a 516,45 euro. Tale misura però, non è mai entrata in vigore. Va, inoltre, detto che la soglia reddituale individuata dal comma 132 della stessa legge escluderebbe praticamente tutti dal godimento dell'esenzione: i trattamenti a cui faceva riferimento il provvedimento, infatti, sono stati maggiorati dall'accordo del luglio 2007 portandoli a 580 euro mensili.
Si invitano, perciò, le associazioni dei consumatori e gli organi di informazione ad una maggiore responsabilità nel diffondere notizie che creano inutili aspettative; in tale maniera, infatti, si spingono molti anziani e pensionati a predisporre domande o addirittura a non versare il canone Rai, nella convinzione che tutti gli ultrasettantacinquenni siano esentati dal pagamento del canone, ponendoli quindi a rischio di sanzioni pecuniarie.
L'unico intervento certo sul tema del canone è sinora quello del Garante per la concorrenza che ha sollecitato la Rai a dare una corretta informazione per quanto riguarda le modalità di pagamento del canone che contrariamente a quanto affermato nello spot pubblicitario Rai può essere versato ratealmente e più precisamente con pagamento semestrale (31 gennaio - 31 luglio) o trimestrale (31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre).
DURATA E RINNOVO DELLA CARTA D'IDENTITA'
2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
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